Anticipo per comprare casa: i notai tratterranno le somme fino a definitiva compravendita

deposito prezzo dal notaio
Condividi
  •  
  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    34
    Shares

Il rischio di subire gli effetti pregiudizievoli determinati dalle ipoteche sopravvenute sulla casa appena acquistata, o esser vittima di truffe legate alla doppia vendita dell’immobile, stanno per diventare un ricordo non troppo lontano: il ddl Concorrenza ha infatti apportato alcune importanti novità sull’iter di compravendita immobiliare, stabilendo che sarà ora possibile versare l’anticipo al notaio, il quale girerà la somma al venditore solamente dopo la trascrizione del rogito, quando – in altri termini – la compravendita diviene definitiva.

Il tempo tra il rogito e la trascrizione

L’obiettivo della legge sulla Concorrenza è ben intuibile. Quando si acquista un immobile, infatti, per il passaggio di proprietà non è sufficiente il rogito, ma occorre procedere alla trascrizione dell’atto nei pubblici registri: solamente avvenuto tale ultimo passaggio, il nuovo acquirente diviene il proprietario effettivo dell’immobile. Prima, invece, l’inconsapevole acquirente è ancora una parte relativamente “debole” della catena di passaggio di proprietà del bene, con la conseguenza che nell’attesa tra il rogito e la trascrizione potrebbero avvenire eventi pregiudizievoli come l’iscrizione di ipoteche o pignoramenti.

La doppia vendita

Un altro rischio è altresì quello di cadere vittime di frodi di varia natura, come la (purtroppo) sperimentata doppia vendita. Nell’arco temporale tra il rogito e la trascrizione, infatti, il proprietario ha la possibilità di vendere ad altri soggetti lo stesso immobile effettuato un secondo rogito, ed esponendo chi è vittima della doppia vendita a dover far causa per poter recuperare i propri soldi.

E proprio per poter evitare simili pregiudizi la legge sulla Concorrenza è intervenuta attivamente prevedendo la possibilità che il notaio possa divenire “garante” del passaggio di denaro.

Come funziona

Attenzione, però, a comprendere opportunamente il funzionamento di tale novità. Innanzitutto, non si tratta di una procedura automatica, con la conseguenza che se l’acquirente desidera usufruire del ruolo attivo del notaio in tale frangente, dovrà fare espressa richiesta (a fronte della quale, peraltro, il venditore non si potrà opporre).

Una volta che la procedura è adottata, l’acquirente dovrà versare nelle casse del notaio non solamente il saldo, quanto anche tutte le imposte e le tasse che sono dovute in riferimento all’atto. Lo stesso dovrà poi fare il venditore nel caso in cui sia tenuto a pagare imposte (come quelle sulla plusvalenza) o se perde i benefici legati all’acquisto della sua prima casa.

Per quanto concerne infine la natura del conto utilizzato dal notaio per “ospitare” temporaneamente tali somme, la legge prevede che si tratti di un rapporto esclusivo di passaggio, esterno al patrimonio del notaio e del suo studio (non rientra nel regime della comunione dei beni, non fa pare della successione, è impignorabile dai creditori personali), sul quale il notaio stesso non potrà effettuare operazioni differenti da quelle previste dalle nuove norme. Al notaio non spetterà nemmeno l’incasso di eventuali interessi che siano maturati sulla giacenza: le somme così ottenute a titolo di rendimento serviranno invece a rifinanziare i fondi pubblici che sono destinati ai finanziamenti agevolati alle piccole e alle medie imprese.

LaPlanning
Seguici

Condividi
  •  
  • 34
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    34
    Shares