Bonus facciate, le ultime notizie sulla nuova detrazione casa 2020

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È una delle grandi novità del 2020 in materia di agevolazioni fiscali casa e, attualmente, è anche una delle più incerte – almeno, sotto il profilo delle specificità tecniche. Parliamo naturalmente del c.d. bonus facciate, una interessante detrazione al 90% che, attualmente, sta cercando di trovare un coordinamento con le altre detrazioni fiscali sulla casa e, soprattutto, con le esigenze di bilancio.

Contrariamente a quanto era stato anticipato con troppo e mal velato ottimismo, infatti, il bonus facciate al 90% potrebbe non essere così “generoso” come si era immaginato, e sarà probabilmente costretto all’interno di una serie di vincoli che andranno a disciplinarlo in modo più rigoroso.

Un bonus del 90% in 10 anni

Cominciamo dalle basi. Salvo smentite, il bonus dovrebbe riguardare una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute, da spalmarsi in 10 anni in quote costanti di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi: una temporalità dunque identica a quella già prevista per i bonus ristrutturazione casa che potrebbe non dover fronteggiare alcun limite di spesa.

Quali gli immobili interessati

Incertezza sussiste nell’individuazione degli immobili interessati dal bonus facciate. Secondo gli ultimi emendamenti, infatti, emerge l’intenzione di restringere l’agevolazione ai soli edifici situati nelle zone A e B, ovvero nelle aree dei centri storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate.

Chi saranno i beneficiari

I beneficiari del bonus facciate 90% saranno sicuramente le persone fisiche, ma un emendamento sta estendendo la detrazione anche ai titolari di partita IVA e, dunque, professionisti, lavoratori autonomi e imprese. In questo caso, però, l’aliquota di detrazione dovrebbe essere meno corposa, e scendere dal 90% al 50%. È questo, tuttavia, un aspetto da chiarire: alcuni emendamenti contemporaneamente presentati non fanno alcun riferimento ad edifici produttivi, o a distinzioni di sorta.

Quali lavori saranno agevolabili

Risulta di particolare interesse cercare di capire quali siano i lavori effettivamente agevolabili, e che cosa voglia dire, pertanto, procedere con il “rifacimento della facciata”.

Rimane indubbio che saranno agevolabili, in quanto inquadrabili come rifacimento della facciata, le attività di pulitura e tinteggiatura esterna. Se poi dovessero essere necessari interventi rilevanti sotto il profilo termico, o in grado di interessare più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, occorrerà rispettare i requisiti di cui al DM 26 giugno 2015 e, per quanto concerne la trasmittanza termica, quelli del DM 26 gennaio 2010: in tali ipotesi gli interventi verranno assoggettati ai controlli dell’ENEA, al fine di misurare il risparmio energetico ottenuto.

Ancora, gli emendamenti attualmente all’esame precisano che saranno ammessi al bonus facciate solamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o ornamenti e fregi.

Sovrapposizione tra i bonus?

Infine, potrebbe essere introdotto qualche correttivo per poter evitare la sovrapposizione dei bonus e, in particolar modo, le agevolazioni dell’ecobonus per gli interventi sull’involucro e il nuovo bonus facciate.

In particolar modo, per i lavori che riguardano le strutture opache verticali, l’ecobonus prevede una detrazione del 65% con un tetto di spesa di 60.000 euro. Gli edifici che ricadono in zona A e B potrebbero dunque essere sottoposti alla possibilità di scegliere tra ecobonus e bonus facciate, con il secondo che – evidentemente – risulterebbe più conveniente.

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