Decreto Rilancio 2020, Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%

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All’interno del Decreto Rilancio 2020 hanno fatto la loro comparsa delle nuove misure fiscali in grado di rendere ancora più convenienti le realizzazioni delle opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, e di adozione di interventi anti-sismici. L’Ecobonus e il Sismabonus vengono infatti essenzialmente potenziati al 110%, con possibilità di poter ottenere un beneficio fiscale addirittura superiore alla spesa affrontata dal contribuente. Ma come funzionano i nuovi bonus? Quali sono i requisiti principali?

Quali sono gli interventi ammessi a beneficio fiscale

Cominciando da uno sguardo agli interventi ammessi a beneficio fiscale, e in attesa della pubblicazione degli opportuni chiarimenti, rileviamo come l’art. 119, con i commi da 1 a 4, stabilisca quali siano gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico che danno il diritto al nuovo Superbonus al 110%.

Sintetizzando ed esemplificando, si tratta di:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, a patto che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • interventi sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari, che interessino la sostituzione (e non la semplice integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Ulteriormente, è possibile che possano essere ricondotti all’interno del Superbonus al 110% anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del d.l. 63/2013, ma solamente se sono posti in essere congiuntamente ad almeno uno dei due interventi che abbiamo elencato poco fa,  e che dunque dovranno fungere da sostanziale “traino” fiscale.

Infine, evidenziamo come rientrino nel maxi bonus anche quegli interventi di miglioramento sismico, realizzati con l’adozione di misure anti-sismiche con particolare riferimento all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, su parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

Il Superbonus per i condomini

Tra i beneficiari del Superbonus ci sono i condomini, le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, gli Istituti autonomi di case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quanto attiene i primi, il Decreto Rilancio afferma che i condomini legalmente costituiti, dotati di codice fiscale, possano dunque ottenere le detrazioni del 110%, a prescindere se all’interno del condominio vi siano o meno delle seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà non di persone fisiche  estranee all’attività di impresa.

Pertanto, il condominio interessati a usufruire di tali bonus farebbero bene a verificare la propria condizione di “legittimità”, domandando il codice fiscale se sprovvisti.

Il Superbonus per le persone fisiche

Per quanto invece concerne gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, di arti e di professioni, il Decreto Rilancio prevede che l’ecobonus al 110% sia fruibile solamente nel caso in cui l’edificio sia adibito ad abitazione principale.

Non è dunque possibile, in altri termini, poter procedere alla fruizione del Superbonus nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di intervenire sulla propria seconda casa, al mare o in montagna.

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